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Legge regionale 5 novembre 2021, n. 40

Disposizioni attuative Sito esternodel Sito esternod.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'Sito esternoarticolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 ). Abrogazione della l.r. 32/2003 .

Bollettino Ufficiale n. 96, parte prima, del 12 novembre 2021

Art. 5
Allontanamento dei rifiuti derivanti da pratiche di categoria B
1. I comuni, nell'ambito delle pratiche di cui all’articolo 3, contestualmente al nulla osta, provvedono all'autorizzazione relativa all'allontanamento dei rifiuti prodotti, ove detti rifiuti contengano radionuclidi, secondo quanto disposto dall'articolo 54, commi 3 e 5, Sito esternodel Sito esternod.lgs. 101/2020 .
2. Qualora nel corso dello svolgimento della pratica si renda necessario un allontanamento eccedente quanto autorizzato, il titolare del nulla osta è tenuto preliminarmente a richiedere una variazione del nulla osta in conformità all’articolo 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.