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Legge regionale 5 novembre 2021, n. 40

Disposizioni attuative Sito esternodel Sito esternod.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'Sito esternoarticolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 ). Abrogazione della l.r. 32/2003 .

Bollettino Ufficiale n. 96, parte prima, del 12 novembre 2021

Art. 4
Variazioni del nulla osta di categoria B
1. Il titolare del nulla osta per le pratiche di categoria B è tenuto a richiedere al comune la modifica o l’integrazione dello stesso ogni qualvolta nel corso di svolgimento della pratica autorizzata si prevedano variazioni sostanziali, ovvero che comportino:
a) un significativo aumento delle condizioni di rischio per il paziente, per i lavoratori, o per la popolazione;
b) modifiche sostanziali che incidano, anche solo parzialmente, sui contenuti o sulle prescrizioni dettate con il nulla osta stesso.
2. La valutazione sul carattere sostanziale delle variazioni è affidata all’esperto di radioprotezione di cui all’Sito esternoarticolo 108 del d.lgs. 101/2020 .
3. Le variazioni non sostanziali vengono comunicate al comune ai sensi dell’allegato XIV, paragrafo 4.6, del Sito esternod.lgs. 101/2020 .
4. Il comune rilascia la modifica o integrazione del nulla osta previo parere vincolante della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti di cui all’articolo 11. Il parere può contenere le ulteriori prescrizioni tecniche di cui al all’allegato XIV, paragrafo 4.3, del Sito esternod.lgs. 101/2020 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.