Legge regionale 5 novembre 2021, n. 40
Disposizioni attuative del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 ). Abrogazione della l.r. 32/2003 .
Bollettino Ufficiale n. 96, parte prima, del 12 novembre 2021
Art. 3
Nulla osta di categoria B per le pratiche mediche, veterinarie e di ricerca
1. Il comune rilascia, ai sensi dell’articolo 50 comma 4, e dell’articolo 52 del d.lgs. 101/2020 , il nulla osta di categoria B all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti per le pratiche comportanti e connesse all’esposizione a scopo medico e medico veterinario e di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie, previo parere vincolante della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti di cui all’articolo 11. Il parere della Commissione regionale può contenere anche le prescrizioni tecniche di cui all’allegato XIV, paragrafo 4.3, del d.lgs. 101/2020 .
2. La Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti, per lo svolgimento dell’attività istruttoria, può avvalersi dei dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali (USL) per lo svolgimento di verifiche e sopralluoghi.
3. La domanda finalizzata al rilascio del nulla osta è inoltrata al comune competente per territorio.
4. La domanda deve contenere gli elementi previsti dall'allegato XIV del d.lgs. 101/2020 , ed essere corredata della documentazione ivi specificata, redatta e sottoscritta, per la parte di sua competenza, da un esperto di radioprotezione nominato ai sensi dell'articolo 128 del d.lgs. 101/2020 .
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.