Menù di navigazione

Legge regionale 5 novembre 2021, n. 40

Disposizioni attuative Sito esternodel Sito esternod.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'Sito esternoarticolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 ). Abrogazione della l.r. 32/2003 .

Bollettino Ufficiale n. 96, parte prima, del 12 novembre 2021

Art. 12
Funzioni della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti
1. La Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti esercita i seguenti compiti:
a) esprime i pareri richiesti dai comuni, ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6;
b) esprime il parere richiesto dal Ministero dello sviluppo economico sul nulla osta per le pratiche di categoria A, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 51, comma 1, del d.lgs.101/2020 ;
c) esprime il parere eventualmente richiesto dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo ai sensi dell’articolo 10.
2. I pareri di cui alla lettera a), sono espressi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del comune; i pareri di cui alle lettere b) e c), sono espressi nel termine individuato dall’autorità richiedente.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.