Legge regionale 5 novembre 2021, n. 40
Disposizioni attuative del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 ). Abrogazione della l.r. 32/2003 .
Bollettino Ufficiale n. 96, parte prima, del 12 novembre 2021
Art. 10
Nulla osta di categoria B per le pratiche diverse da quelle mediche, veterinarie e di ricerca
1. Per le pratiche diverse da quelle disciplinate dall’articolo 52, comma 1, del d.lgs. 101/2020 , il Prefetto può chiedere alla Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti, l’espressione di un parere unico, in luogo dei pareri previsti dallo stesso articolo 52, comma 2.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.