Menù di navigazione

Legge regionale 2 novembre 2021, n. 38

Disposizioni per la promozione dei servizi integrativi di comunità per la gestione degli alloggi sociali.

Bollettino Ufficiale n. 95, parte prima, del 10 novembre 2021

Art. 3
Copertura finanziaria
1. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 1, è autorizzata la spesa massima di euro 1.000.000,00, cui si fa fronte con le risorse stanziate sulla Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, per competenza e cassa di uguale importo:
Anno 2021
- In diminuzione, Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 1.000.000,00;
- In aumento, Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie”, per euro 1.000.000,00.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.