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Legge regionale 2 novembre 2021, n. 38

Disposizioni per la promozione dei servizi integrativi di comunità per la gestione degli alloggi sociali.

Bollettino Ufficiale n. 95, parte prima, del 10 novembre 2021

Art. 2
Finalità dei servizi integrativi di comunità
1. I servizi integrativi di comunità per la gestione di alloggi sociali perseguono le seguenti finalità:
a) creazione e supporto del Gestore sociale, soggetto dedicato alle attività di property, facility management e promozione sociale del patrimonio dei complessi di social housing quale presidio della vita della comunità di riferimento al fine di rafforzare la capacità di autogestione dei servizi e degli spazi comuni;
b) creazione e supporto di modelli di abitare collaborativo finalizzato alla condivisione degli spazi e dei servizi per la gestione di attività quotidiane, coprogettazione di attività da svolgere negli spazi comuni;
c) collaborazione nella gestione degli spazi comuni;
d) inserimento, nell’intervento residenziale, di servizi locali che rafforzino le relazioni con il quartiere esistente;
e) attivazione di percorsi di comunità che favoriscano gli scambi intergenerazionali, i servizi di supporto alle persone fragili e la sperimentazione di servizi innovativi di tipo collaborativo.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, è sottoscritto uno specifico protocollo di intesa fra Regione Toscana e InvestiRe S.g.r. S.p.a. al fine di definire puntualmente i servizi integrativi di comunità degli alloggi sociali realizzati, o da realizzare, nel territorio toscano, e di specificarne criteri, assetti e priorità.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.