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Legge regionale 5 agosto 2021, n. 29

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2021.

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, dell' 11 agosto 2021

Art. 13
Provvedimenti per il contrasto del lavoro nero e sommerso. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 71/2017
1. Il comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese) è sostituito dal seguente:
3. L’adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all’
Sito esternoarticolo 14, comma 1, del d.lgs. 81/2008
, comporta la revoca totale dell’agevolazione concessa e l’esclusione dalle agevolazioni di qualsiasi natura nelle seguenti ipotesi:
a) accertamento definitivo delle violazioni di cui all’
Sito esternoarticolo 14, comma 1, del d.lgs. 81/2008
, a seguito di rigetto del ricorso proposto avverso i provvedimenti di sospensione, ai sensi
dell’
Sito esternoarticolo 14, comma 9, del medesimo d.lgs. 81/2008
;
b) decorso dei termini per proporre ricorso avverso i provvedimenti di sospensione;
”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 71/2017 è aggiunto il seguente:
3 bis. La revoca totale dell’agevolazione concessa e l’esclusione dalle agevolazioni di qualsiasi natura per un periodo di tre anni decorrono dalla data del definitivo accertamento delle violazioni o dal decorso dei termini per proporre ricorso.
”.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di Rettifica su B.U. 18 agosto 2021, n. 78.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.