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Legge regionale 5 agosto 2021, n. 29

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2021.

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, dell' 11 agosto 2021

SEZIONE III
Servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005
Art. 48
Conferenza regionale dei sindaci. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 40/2005
1. Al comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale) le parole: “e dai presidenti delle conferenze zonali integrate di cui all'articolo 12 bis”, sono soppresse.
Art. 49
Convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria. Modifiche all’articolo 70 bis della l.r. 40/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 70 bis della l.r. 40/2005 le parole: “
l’esercizio della integrazione socio-sanitaria è attuata
” sono sostituite dalle seguenti: “
le attività relative all’integrazione socio-sanitaria sono attuate
”.
2. Il secondo ed il terzo periodo del comma 8 dell’articolo 70 bis della l.r. 40/2005 sono soppressi.
3. Al comma 13 dell’articolo 70 bis della l.r. 40/2005 le parole: “
al comma 3
” sono sostituite dalle seguenti: “
al comma 1
”.
4. Il primo periodo del comma 14 dell’articolo 70 bis della l.r. 40/2005 è soppresso.
Art. 50
Conferenza regionale permanente. Modifiche all'articolo 76 septies della l.r. 40/2005
1. Alla fine della lettera d) del comma 1 dell’articolo 76 septies della l.r. 40/2005 , sono aggiunte le parole: “
o suo delegato
”.
Art. 51
Composizione della commissione regionale di bioetica. Modifiche all’articolo 97 della l.r. 40/2005
1. Il comma 5 dell’articolo 97 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
5. Il presidente della commissione, in relazione alle tematiche da affrontare, può, sentiti gli altri componenti, invitare a partecipare ai lavori altri esperti di settore o rappresentanti delle confessioni religiose, da queste designati.
”.
Art. 52
Funzionamento della commissione regionale di bioetica. Modifiche all’articolo 98 della l.r. 40/2005
1. Il comma 5 dell’articolo 98 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
5. La partecipazione ai lavori della Commissione regionale di bioetica dei soggetti esterni di cui all’articolo 97, comma 5, non comporta la corresponsione di alcuna indennità di carica o di presenza.
”.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di Rettifica su B.U. 18 agosto 2021, n. 78.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.