Menù di navigazione

Legge regionale 5 agosto 2021, n. 29

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2021.

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, dell' 11 agosto 2021

SEZIONE II
Disposizioni in materia di programmazione. Modifiche alla l.r. 1/2015
Art. 30
Mezzi di copertura delle leggi regionali. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 1/2015
1. Il comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ), è sostituito dal seguente:
4. Per le leggi di cui all’articolo 13, comma 1, lettere c) e d), la Giunta regionale assicura il monitoraggio dell’andamento degli oneri da esse recati rispetto alle previsioni ai fini dell’attivazione, nel caso di scostamenti, di misure correttive secondo i principi di cui ai commi 12 bis, 12 ter e 12 quater, dell’
Sito esternoarticolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196
(Legge di contabilità e finanza pubblica).
”.
Art. 31
Fondo speciale per le leggi di iniziativa del Consiglio regionale. Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 1/2015
1. L’articolo 16 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:
Art. 16 - Fondo speciale per le leggi di iniziativa del Consiglio regionale
1. Nell’ambito della propria autonomia contabile, il Consiglio regionale può istituire nel proprio bilancio un fondo speciale destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi di sua esclusiva iniziativa di cui si preveda il perfezionamento nel corso dell’esercizio finanziario e che siano destinati a produrre effetti finanziari negli esercizi considerati nel bilancio di previsione.
2. La deliberazione del Consiglio regionale con cui è approvato il bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale provvede alla determinazione del fondo di cui al comma 1, mediante un apposito accantonamento, distinto tra parte corrente e in conto capitale.
”.
Art. 32
Relazione tecnico-finanziaria. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 1/2015
1. Il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:
1. Le proposte di legge e gli emendamenti sono corredati da una relazione tecnico-finanziaria, salvo quanto previsto dall’
articolo 7, comma 2, della l.r. 55/2008
.
”.
Art. 33
Disposizioni procedurali sulla manovra di bilancio. Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 1/2015
1. L’articolo 18 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:
Art. 18 - Disposizioni procedurali sulla manovra di bilancio
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno e, comunque, non oltre trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di legge di bilancio, la proposta di legge di stabilità, la proposta di legge collegata alla stabilità prevista dal
Sito esternod.lgs. 118/2011
e dal principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio di cui all’allegato 4/1 dello stesso
Sito esternod.lgs. 118/2011
, nonché le eventuali proposte di legge di accompagnamento alla manovra.
2. Per leggi di accompagnamento alla manovra si intendono esclusivamente quelle leggi motivatamente indicate come tali dalla Giunta regionale nel documento di economia e finanza regionale (DEFR), in virtù della loro stretta attinenza al raggiungimento degli obiettivi della complessiva manovra economica e di bilancio della Regione necessari per attuare il DEFR e la nota di aggiornamento, e che non siano state oggetto di valutazione contraria da parte del Consiglio regionale.
3. Entro il 20 settembre di ogni anno, la Giunta regionale può presentare, ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto, un documento preliminare che integra il DEFR con riferimento alle leggi di accompagnamento di cui al comma 2. Il Consiglio regionale, entro il 10 ottobre, mediante l’approvazione di un atto di indirizzo, esprime la propria valutazione riguardo a tali leggi e, in tale contesto, può procedere ad una revisione della valutazione già espressa con riferimento alle leggi di accompagnamento indicate nel DEFR.
4. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1, oppure la valutazione contraria espressa dal Consiglio regionale ai sensi dei commi 2 e 3, comporta per le proposte di legge di cui al comma 2, la perdita della caratteristica di accompagnamento alla manovra.
5. Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina lo svolgimento della sessione unica nella quale sono approvati, nell’ordine:
a) le eventuali proposte di legge di accompagnamento;
b) la proposta di legge di stabilità;
c) la proposta di legge collegata alla legge di stabilità;
d) la proposta di legge di bilancio.
6. L’esercizio provvisorio è autorizzato dal Consiglio regionale con legge proposta dalla Giunta regionale, per un periodo non superiore a quello stabilito dallo Statuto.
”.
Art. 34
Regolamento di attuazione. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 1/2015

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi Avviso di Rettifica su B.U. 18 agosto 2021, n. 78.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.