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Legge regionale 2 agosto 2021, n. 26

Ulteriori misure urgenti per il conseguimento dei valori limite giornalieri per il materiale particolato PM10, previsti dal Sito esternodecreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 , di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente. Modifiche alla l.r. 74/2019 .

Bollettino Ufficiale n. 71, parte prima, del 6 agosto 2021

Art. 2
Misure di rafforzamento per il rispetto degli obblighi europei relativi ai valori limite previsti dal Sito esternod.lgs. 155/2010 in attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 74/2029
1. Il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 74/2019 è sostituito dal seguente:
2. Le misure di cui al comma 1 prevedono, in particolare:
a) l’istituzione di zone di limitazione alla circolazione per i veicoli maggiormente inquinanti nel territorio dei comuni in cui non siano rispettati i valori limite per il biossido di azoto (NO2) previsti dal
Sito esternod.lgs. 155/2010
;
b) limitazioni all’utilizzo di generatori di calore alimentati a biomasse con classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle”, di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibile solide), nei comuni in cui non è rispettato il valore limite delle concentrazioni relativo al materiale particolato (PM10) previsto dal
Sito esternod.lgs. 155/2010
; le limitazioni all’utilizzo, ivi incluso il divieto, laddove tali generatori non rappresentino l’unico sistema di riscaldamento, sono individuate in funzione di specifiche variabili concernenti il sistema di combustione nonché la quota altimetrica del territorio interessato durante il periodo dell’anno critico per la qualità dell’aria.
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 74/2019 è sostituito dal seguente:
3. I comuni interessati dalla procedura d’infrazione nel cui territorio non risultano rispettati i valori limite delle concentrazioni con riferimento al PM10 stabiliti dal
Sito esternod.lgs. 155/2010
:
a) entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana della deliberazione di cui al comma 1, o dei suoi aggiornamenti, recepiscono le misure di cui al comma 2, inserendole tra gli interventi strutturali dei piani di azione comunale (PAC) di cui alla
legge regionale 11 marzo 2010, n. 9
(Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente) e adeguando, ove necessario, gli atti di cui all’articolo 12, comma 5 della medesima legge;
b) attuano gli interventi di cui alla lettera a), secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima deliberazione e recepiti nei PAC, e ne vigilano l’osservanza con le modalità organizzative previste dai rispettivi ordinamenti.
3. Al comma 4 dell’articolo 1 della l.r. 74/2019 , dopo le parole: “
dal comma 3
” sono aggiunte le seguenti: “
, lettera a)
”.
4. Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della l.r. 74/2019 è inserito il seguente:
4 bis. Qualora i comuni non mettano in atto gli interventi strutturali ai sensi del comma 3, lettera b), entro i termini individuati dalla deliberazione di cui al comma 1 e recepiti nei PAC, il Presidente della Giunta regionale diffida i comuni inadempienti a provvedere entro i successivi sette giorni, con modalità che garantiscono celerità e certezza del ricevimento. Decorso il termine contenuto nella diffida, il Presidente della Giunta regionale adotta, con proprio decreto, i necessari provvedimenti in luogo dei comuni rimasti inadempienti.
5. Al comma 5 dell’articolo 1 della l.r. 74/2019 le parole: “
31 ottobre 2021
” sono sostitute dalle seguenti: “
31 dicembre 2022
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.