Legge regionale 2 agosto 2021, n. 25
Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023. Assestamento.
Bollettino Ufficiale n. 70, parte prima, del 4 agosto 2021
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 11 e l’articolo 37 dello Statuto;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, l’articolo 50;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 (Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023)
Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 3 giugno 2021, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);
Considerato quanto segue:
1. In base alle risultanze del rendiconto relativo all’esercizio 2020 risulta necessario procedere all’aggiornamento degli stati previsionali della competenza e della cassa, nonché del risultato di amministrazione presunto 2020;
2. Conseguentemente occorre procedere a rendere definitivi i dati previsti in via presuntiva dalla legge di bilancio ed all’iscrizione della componente negativa del risultato di amministrazione;
3. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
CAPO I
Assestamento del bilancio
Art. 1
Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023
1. Agli stati previsionali della competenza e della cassa relativi all’entrata ed alla spesa del bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023 sono apportate le variazioni indicate nell’allegato A “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 - Entrata” e nell’allegato B “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 - Spesa”.
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 è modificato nella misura complessiva indicata dalle seguenti risultanze:
CASSA | RESIDUI | 2021 | 2022 | 2023 | |
ENTRATA | 1.061.785.713,76 | 0,00 | 112.037.562,41 | 0,00 | 0,00 |
SPESA | 185.950.088,03 | 0,00 | 112.037.562,41 | 0,00 | 0,00 |
SALDO | 875.835.625,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Art. 2
Autorizzazioni di spesa per gli anni 2021 – 2023
1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate, per competenza e per cassa, nell’importo indicato nell’allegato B “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 - Spesa”.
Art. 3
Debiti perenti
1. La copertura dei residui passivi dichiarati perenti è quantificata in euro 72.177.589,05 con un apposito accantonamento nel risultato di amministrazione 2020.
CAPO II
Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 (Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023)
Art. 4
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto. Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 99/2020
1. L’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 (Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023), è sostituito dal seguente:
“
Art. 3 Disavanzo da debito autorizzato e non contratto
1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2020, il disavanzo determinato da debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 1.022.015.574,50.
2. Nell’esercizio 2021 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l’emissione di prestiti obbligazionari per complessivi euro 1.022.015.574,50 per far fronte ad effettive esigenze di cassa.”
.Art. 5
Sostituzione dell’allegato D della l.r. 99/2020
1. L’allegato D della l.r. 99/2020 “Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento”, è sostituito dall’allegato C della presente legge “
Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento delle Regioni e delle Province autonome
”.Art. 6
Sostituzione dell’allegato 3 della nota integrativa della l.r. 99/2020
1. L’allegato 3 della nota integrativa della l.r. 99/2020 “Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili”, è sostituito dall’allegato F “
Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili
”.CAPO III
Disposizioni finali
Art. 7
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Allegati:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.