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Legge regionale 2 agosto 2021, n. 25

Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023. Assestamento.

Bollettino Ufficiale n. 70, parte prima, del 4 agosto 2021



PREAMBOLO


Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;


Visto l’articolo 11 e l’articolo 37 dello Statuto;


Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, l’articolo 50;


Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 (Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023)


Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 3 giugno 2021, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);


Considerato quanto segue:


1. In base alle risultanze del rendiconto relativo all’esercizio 2020 risulta necessario procedere all’aggiornamento degli stati previsionali della competenza e della cassa, nonché del risultato di amministrazione presunto 2020;


2. Conseguentemente occorre procedere a rendere definitivi i dati previsti in via presuntiva dalla legge di bilancio ed all’iscrizione della componente negativa del risultato di amministrazione;


3. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.