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Legge regionale 2 agosto 2021, n. 25

Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023. Assestamento.

Bollettino Ufficiale n. 70, parte prima, del 4 agosto 2021

CAPO I
Assestamento del bilancio
Art. 1
Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023
1. Agli stati previsionali della competenza e della cassa relativi all’entrata ed alla spesa del bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023 sono apportate le variazioni indicate nell’allegato A “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 - Entrata” e nell’allegato B “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 - Spesa”.
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 è modificato nella misura complessiva indicata dalle seguenti risultanze:
 CASSARESIDUI202120222023
ENTRATA1.061.785.713,760,00112.037.562,410,000,00
SPESA185.950.088,030,00112.037.562,410,000,00
SALDO875.835.625,730,000,000,000,00
Art. 2
Autorizzazioni di spesa per gli anni 2021 – 2023
1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate, per competenza e per cassa, nell’importo indicato nell’allegato B “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 - Spesa”.
Art. 3
Debiti perenti
1. La copertura dei residui passivi dichiarati perenti è quantificata in euro 72.177.589,05 con un apposito accantonamento nel risultato di amministrazione 2020.
Art. 1
Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023
1. Agli stati previsionali della competenza e della cassa relativi all’entrata ed alla spesa del bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023 sono apportate le variazioni indicate nell’allegato A “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 - Entrata” e nell’allegato B “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 - Spesa”.
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 è modificato nella misura complessiva indicata dalle seguenti risultanze:
 CASSARESIDUI202120222023
ENTRATA1.061.785.713,760,00112.037.562,410,000,00
SPESA185.950.088,030,00112.037.562,410,000,00
SALDO875.835.625,730,000,000,000,00
1.
2.
Art. 2
Autorizzazioni di spesa per gli anni 2021 – 2023
1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate, per competenza e per cassa, nell’importo indicato nell’allegato B “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 - Spesa”.
1.
Art. 3
Debiti perenti
1. La copertura dei residui passivi dichiarati perenti è quantificata in euro 72.177.589,05 con un apposito accantonamento nel risultato di amministrazione 2020.
1.
CAPO II
Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 (Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023)
Art. 4
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto. Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 99/2020
1. L’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 (Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023), è sostituito dal seguente:
Art. 3 Disavanzo da debito autorizzato e non contratto
1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2020, il disavanzo determinato da debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 1.022.015.574,50.
2. Nell’esercizio 2021 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l’emissione di prestiti obbligazionari per complessivi euro 1.022.015.574,50 per far fronte ad effettive esigenze di cassa.”
.
Art. 5
Sostituzione dell’allegato D della l.r. 99/2020
1. L’allegato D della l.r. 99/2020 “Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento”, è sostituito dall’allegato C della presente legge “
Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento delle Regioni e delle Province autonome
”.
Art. 6
Sostituzione dell’allegato 3 della nota integrativa della l.r. 99/2020
1. L’allegato 3 della nota integrativa della l.r. 99/2020 “Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili”, è sostituito dall’allegato F “
Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili
”.
Art. 4
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto. Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 99/2020
1. L’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 (Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023), è sostituito dal seguente:
Art. 3 Disavanzo da debito autorizzato e non contratto
1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2020, il disavanzo determinato da debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 1.022.015.574,50.
2. Nell’esercizio 2021 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l’emissione di prestiti obbligazionari per complessivi euro 1.022.015.574,50 per far fronte ad effettive esigenze di cassa.”
.
1.
Art. 5
Sostituzione dell’allegato D della l.r. 99/2020
1. L’allegato D della l.r. 99/2020 “Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento”, è sostituito dall’allegato C della presente legge “
Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento delle Regioni e delle Province autonome
”.
1.
Art. 6
Sostituzione dell’allegato 3 della nota integrativa della l.r. 99/2020
1. L’allegato 3 della nota integrativa della l.r. 99/2020 “Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili”, è sostituito dall’allegato F “
Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili
”.
1.
CAPO III
Disposizioni finali
Art. 7
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Art. 7
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.