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Legge regionale 30 luglio 2021, n. 24

Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2020.

Bollettino Ufficiale n. 70, parte prima, del 4 agosto 2021



PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 11 e l’articolo 37 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e, in particolare, l’articolo 63;


Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 31 maggio 2021, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);


Considerato quanto segue:

1. I risultati della gestione relativi all’esercizio finanziario 2020 risultano evidenziati dal conto del bilancio, con particolare riferimento all’avanzo finanziario ed al risultato complessivo di amministrazione, dal conto economico e dallo stato patrimoniale relativi a tale esercizio;


2. I risultati della gestione relativi all’esercizio finanziario 2020, comprensivi dei risultati del Consiglio regionale e degli organismi strumentali, sono evidenziati nel rendiconto consolidato, composto da conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale consolidati;


3. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Approva la presente legge




Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.