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Legge regionale 13 luglio 2021, n. 23

Ulteriori disposizioni per fronteggiare le gravi conseguenze economiche del crollo del Viadotto di Albiano sul fiume Magra. Modifiche alla l.r. 59/2020 .

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 16 luglio 2021



PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visti l’articolo 3, comma 2, e l'articolo 4 dello Statuto;


Vista la legge regionale 10 luglio 2020, n. 59 (Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi conseguenze economiche relative al crollo del Viadotto di Albiano sul Fiume Magra che collega l’abitato di Santo Stefano di Magra “SP” con l’abitato del Comune di Aulla “MS”);


Considerato quanto segue:


1. In data 8 aprile 2020 si è verificato il crollo del ponte cosiddetto di Albiano, che attraversava il fiume Magra sulla SS330, situazione che ha causato e continua a causare, in attesa della sua ricostruzione, notevoli disagi alle popolazioni e danni alle attività economiche della frazione di Albiano Magra, facente parte del Comune di Aulla;


2. Alla pubblicazione della l.r. 59/2020 hanno fatto seguito l’approvazione dei conseguenti atti da parte della Giunta regionale e l’approvazione del bando con decreto dirigenziale, la cui attuazione si è conclusa entro i termini previsti, con l’erogazione di euro 28.538,25 a favore di cinque attività economiche, a parziale compenso delle perdite economiche subìte a causa del crollo del ponte e della conseguente difficoltà di raggiungimento della frazione di Albiano da parte dei territori limitrofi;


3. I disagi dovuti al crollo del ponte si sono protratti oltre il termine del 31 ottobre 2020 previsto dalla legge regionale, anche a causa del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica e delle relative disposizioni adottate dal Governo;


4. È necessario sostenere le attività economiche della frazione di Albiano per tutelare la stabilità economica e sociale della comunità, gravemente minata dalla situazione di isolamento geografico;


5. Risulta pertanto opportuno ampliare le finalità e la platea dei beneficiari del sostegno già concesso alle attività economiche con unità locale nella frazione di Albiano, per tenere conto dell’ulteriore grave disagio che è derivato dai provvedimenti adottati a livello statale per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, i cui effetti sulla frazione, già gravemente isolata rispetto al resto del territorio, sono risultati decisamente amplificati, agendo comunque nell’ambito delle risorse disponibili e non utilizzate a fronte dell’attuazione della vigente l.r. 59/2020 ;


6. Al fine di semplificare i criteri di calcolo del contributo è opportuno concedere un importo forfettario determinato in un valore massimo di euro 5.000,00, utilizzando un metodo analogo a quanto previsto dai provvedimenti adottati dalla Giunta regionale a sostegno delle attività economiche che hanno subìto danni economici a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, tenendo conto delle specificità del territorio e della peculiarità dei danni subiti;


Approva la presente legge


Art. 1
Intervento finanziario straordinario per i danni economici subiti dalle imprese a causa delle restrizioni degli spostamenti tra regioni e tra comuni. Inserimento dell’articolo 1 bis nella l.r. 59/2020
1. Dopo l’articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2020, n. 59 (Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi conseguenze economiche relative al crollo del Viadotto di Albiano sul Fiume Magra che collega l’abitato di Santo Stefano di Magra “SP” con l’abitato del Comune di Aulla “MS”), è inserito il seguente:
Art. 1 bis Intervento finanziario straordinario per i danni economici subiti dalle imprese a causa delle restrizioni degli spostamenti tra regioni e tra comuni
1. È riconosciuto altresì un intervento finanziario straordinario per i danni economici subìti dalle imprese che, nel corso dell’annualità 2020, pur esercitando regolarmente la propria attività, hanno avuto un calo del fatturato rispetto a quello del 2019 a causa delle restrizioni degli spostamenti tra regioni e tra comuni disposte a causa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, particolarmente impattanti su questo territorio di confine regionale, e del conseguente calo drastico dei rapporti economici con operatori provenienti dalla zona limitrofa appartenente alla Regione Liguria.
2. L’intervento finanziario di cui al comma 1 è riconosciuto a fronte di una diminuzione di fatturato e di corrispettivi tra gli esercizi 2020 e 2019 pari ad almeno il 30 per cento, per un importo forfettario massimo pari a euro 5.000,00, a titolo di ristoro delle perdite subite.
3. Il sostegno finanziario di cui al comma 1 può cumularsi al sostegno finanziario previsto dall’articolo 1, nonché ad altri eventuali aiuti concessi da altre amministrazioni pubbliche a titolo di ristoro per il calo di fatturato e di corrispettivi, fino a concorrenza delle perdite subìte.
4. L’ammontare dell’intervento è soggetto a riduzione, in eguale proporzione per tutti i beneficiari, in caso di richieste superiori alla disponibilità finanziaria.
5. Il sostegno finanziario di cui al comma 1 è concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato (de minimis).
6. La Giunta regionale adotta gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.
”.
Art. 2
Norma finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale rispetto alla legislazione vigente.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.