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Legge regionale 13 luglio 2021, n. 23

Ulteriori disposizioni per fronteggiare le gravi conseguenze economiche del crollo del Viadotto di Albiano sul fiume Magra. Modifiche alla l.r. 59/2020 .

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 16 luglio 2021



PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visti l’articolo 3, comma 2, e l'articolo 4 dello Statuto;


Vista la legge regionale 10 luglio 2020, n. 59 (Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi conseguenze economiche relative al crollo del Viadotto di Albiano sul Fiume Magra che collega l’abitato di Santo Stefano di Magra “SP” con l’abitato del Comune di Aulla “MS”);


Considerato quanto segue:


1. In data 8 aprile 2020 si è verificato il crollo del ponte cosiddetto di Albiano, che attraversava il fiume Magra sulla SS330, situazione che ha causato e continua a causare, in attesa della sua ricostruzione, notevoli disagi alle popolazioni e danni alle attività economiche della frazione di Albiano Magra, facente parte del Comune di Aulla;


2. Alla pubblicazione della l.r. 59/2020 hanno fatto seguito l’approvazione dei conseguenti atti da parte della Giunta regionale e l’approvazione del bando con decreto dirigenziale, la cui attuazione si è conclusa entro i termini previsti, con l’erogazione di euro 28.538,25 a favore di cinque attività economiche, a parziale compenso delle perdite economiche subìte a causa del crollo del ponte e della conseguente difficoltà di raggiungimento della frazione di Albiano da parte dei territori limitrofi;


3. I disagi dovuti al crollo del ponte si sono protratti oltre il termine del 31 ottobre 2020 previsto dalla legge regionale, anche a causa del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica e delle relative disposizioni adottate dal Governo;


4. È necessario sostenere le attività economiche della frazione di Albiano per tutelare la stabilità economica e sociale della comunità, gravemente minata dalla situazione di isolamento geografico;


5. Risulta pertanto opportuno ampliare le finalità e la platea dei beneficiari del sostegno già concesso alle attività economiche con unità locale nella frazione di Albiano, per tenere conto dell’ulteriore grave disagio che è derivato dai provvedimenti adottati a livello statale per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, i cui effetti sulla frazione, già gravemente isolata rispetto al resto del territorio, sono risultati decisamente amplificati, agendo comunque nell’ambito delle risorse disponibili e non utilizzate a fronte dell’attuazione della vigente l.r. 59/2020 ;


6. Al fine di semplificare i criteri di calcolo del contributo è opportuno concedere un importo forfettario determinato in un valore massimo di euro 5.000,00, utilizzando un metodo analogo a quanto previsto dai provvedimenti adottati dalla Giunta regionale a sostegno delle attività economiche che hanno subìto danni economici a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, tenendo conto delle specificità del territorio e della peculiarità dei danni subiti;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.