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Legge regionale 13 luglio 2021, n. 22

Disposizioni in materia di incarichi del segretario generale del Consiglio regionale e del direttore generale e dei direttori della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 4/2008 ed alla l.r. 1/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 65, parte prima, del 14 luglio 2021

Art. 3
Rapporto di lavoro del Direttore generale e dei direttori. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 1/2009
1. Al primo periodo del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 1/2009 le parole: “
e di direttore
” sono soppresse.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
“1
bis. L’incarico di direttore è attribuito con contratto di diritto privato, di durata da tre a cinque anni, rinnovabile.
”.
3. Al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 1/2009 le parole: “
Il trattamento economico del direttore generale e dei direttori, onnicomprensivo, è determinato
” sono sostituite dalle seguenti: “
Il trattamento economico del direttore generale e dei direttori, definito ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Area dirigenza, Funzioni locali, è determinato.
”.
4. Il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 15 della l.r. 1/2009 è abrogato.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.