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Legge regionale 15 giugno 2021, n. 19

Disposizioni sui rimborsi elettorali per le elezioni regionali del 2020. Modifiche alla l.r. 74/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 59, parte prima, del 17 giugno 2021





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 122 e l’Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Vista la Sito esternolegge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e, in particolare, l'articolo 21 per il quale “Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive regioni”;


Vista la Sito esternolegge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'Sito esternoarticolo 122, primo comma, della Costituzione );


Vista la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 “Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 21 maggio 2021;


Considerato quanto segue:


1. È necessario intervenire sull'articolo 13 della l.r. 74/2004 , che si occupa del rimborso delle spese inerenti alle elezioni regionali, per far fronte alle criticità derivati dalla concomitanza delle elezioni regionali con altre consultazioni elettorali, con conseguente pluralità e interdipendenza dei procedimenti di rimborso, regionali e statali, in un quadro caratterizzato dall’emergenza sanitaria e dalla conseguente difficoltà di piena operatività degli uffici interessati;


2. Le modifiche consistono nella individuazione, in via generale, dei termini entro i quali la Regione deve provvedere ai rimborsi, e alla possibilità di modificarli quando il rimborso della Regione, per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali con altre consultazioni, è connesso ad analogo procedimento statale, nonché nell’espressa e più circostanziata previsione delle modalità e dei termini per procedere alle spese per le funzioni, i servizi e le attività svolti da personale statale a seguito delle intese tra Regione e amministrazioni dello Stato;


3. È infine necessario intervenire, più specificamente, per consentire la più semplice definizione dei rimborsi ai comuni per le elezioni del 2020, secondo una sequenza che veda anzitutto l’erogazione della quota parte della Regione per le spese comuni in misura identica a quella definita dallo Stato, successivamente l’erogazione delle spese riferibili alle sole elezioni regionali, e infine la possibilità, da parte della Regione di intervenire, nei limiti dello stanziamento di bilancio, con rimborsi integrativi in favore dei comuni che non hanno avuto integrale ristoro per spese comunque ritenute ammissibili dallo Stato;


4. Per provvedere al più presto all’adozione dei provvedimenti di rimborso delle spese effettuate dai comuni e coordinare le attività regionali con quelle svolte dagli organi statali, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.