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Legge regionale 15 giugno 2021, n. 19

Disposizioni sui rimborsi elettorali per le elezioni regionali del 2020. Modifiche alla l.r. 74/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 59, parte prima, del 17 giugno 2021

Art. 3
Norma finanziaria
1. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 2, è autorizzata una spesa complessiva fino all’importo massimo di euro 5.800.000,00, cui si fa fronte, per euro 5.700.000,00 con gli stanziamenti già disponibili nell’ambito della Missione di spesa 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 07 “Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile”, Titolo 1 “Spese correnti” e, per euro 100.000,00 con gli stanziamenti già disponibili nell’ambito della Missione di spesa 19 “Relazioni internazionali”, Programma 01 “Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.