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Legge regionale 15 giugno 2021, n. 19

Disposizioni sui rimborsi elettorali per le elezioni regionali del 2020. Modifiche alla l.r. 74/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 59, parte prima, del 17 giugno 2021

Art. 2
Disposizioni transitorie sui rimborsi spese per le elezioni del 2020
1. Per le elezioni regionali svolte nell’anno 2020, fermo restando quanto previsto dall’articolo 13, commi 3 e 3 bis della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 “Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”), come modificato dall’articolo 1 della presente legge, al fine di definire i rimborsi che devono essere erogati ai comuni:
a) la Regione rimborsa la quota di propria competenza per le spese sostenute dai comuni a seguito dello svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali con le altre consultazioni disposte dalla legge statale; la quota di competenza della Regione è pari a quella rimborsata dallo Stato, come risultante dai provvedimenti adottati dalle prefetture – uffici territoriali del Governo (UTG) competenti sulla base dei rendiconti dei comuni;
b) la Regione rimborsa altresì ai comuni le seguenti spese, separatamente rendicontate alla Regione, con le modalità da essa indicate:
1) spese per indennità forfetarie corrisposte, a norma dell’articolo 32 della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana), ai cittadini toscani residenti all’estero per la partecipazione alla consultazione elettorale regionale;
2) spese postali per invio delle cartoline elettorali all’Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) per le elezioni regionali;
3) spese per stampati non forniti dalla Regione;
4) spese per altre necessità, rientranti tra le tipologie ammesse al rimborso statale e riferibili alle sole elezioni regionali, purché non siano già state oggetto di rimborso o non siano state ritenute inammissibili nei provvedimenti statali di cui alla lettera a).
c) a seguito dei rimborsi di cui di cui alle lettere a) e b), la Giunta regionale, nei limiti dello stanziamento di bilancio, può deliberare di integrare i rimborsi di cui alla lettera a), ai comuni che hanno presentato spese, ritenute ammissibili dalle prefetture-UTG, che risultano eccedenti il rimborso complessivo attribuito dallo Stato e dalla Regione ai sensi della lettera a); per il rimborso integrativo si applicano i seguenti criteri:
1) è anzitutto possibile riconoscere un rimborso integrativo in misura non superiore alle spese considerate ammissibili dalle prefetture-UTG, e comunque in misura non superiore al 25 per cento della somma che, ai sensi della lettera a), risulta essere stata complessivamente rimborsata dallo Stato e dalla Regione al netto dei compensi ai componenti degli uffici elettorali di sezione;
2) successivamente, è possibile riconoscere ulteriori spese considerate ammissibili dalle prefetture-UTG, con priorità in favore dei comuni di minori dimensioni demografiche.
2. Con la deliberazione di cui al comma 1, lettera c), la Giunta regionale può prevedere che siano considerate nel rimborso integrativo anche spese, riconducibili a quelle per adempimenti comuni di cui alla lettera a) del medesimo comma 1, erroneamente indicate dagli enti locali tra le spese del comma 1, lettera b).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.