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Legge regionale 18 maggio 2021, n. 16

Celebrazione dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 26 maggio 2021





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere b) e m), dello Statuto;


Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);


Considerato quanto segue:


1. Nel 2021 ricorrono settecento anni dalla morte di Dante Alighieri, nato nel territorio toscano e scomparso nella notte tra il 13 ed il 14 settembre 1321, geniale creatore della Divina Commedia e simbolo della cultura italiana nel mondo;


2. Il Consiglio regionale, quale organo di rappresentanza della comunità regionale, promuove eventi di particolare rilievo istituzionale tesi a valorizzare la promozione della cultura e del sapere scientifico, il patrimonio artistico e storico toscano, con la finalità di mantenere viva la memoria delle opere e dei personaggi illustri della regione;


3. Data l’importanza della figura di Dante Alighieri, nell’ambito delle attività istituzionali del Consiglio regionale, si ritiene opportuno celebrare il Sommo Poeta mediante l’organizzazione di eventi e la promozione, in particolare, di mostre ed esposizioni, iniziative di studio e di ricerca, convegni, presentazioni di libri, laboratori didattici e spettacoli;


4. Al fine di dare massimo risalto alla celebrazione di tale anniversario, è opportuno dedicare una seduta solenne del Consiglio regionale, da svolgersi entro il 30 settembre 2021;


Approva la presente legge


Art. 1
Celebrazione dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri
1. In occasione dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri, il Consiglio regionale celebra tale anniversario storico mediante l’organizzazione di eventi e promuovendo, in particolare, mostre ed esposizioni, iniziative di studio e di ricerca, convegni, presentazioni di libri, laboratori didattici e spettacoli.
2. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, d’intesa con l’Ufficio di presidenza della Quinta Commissione consiliare Istruzione, formazione, beni e attività culturali, con deliberazione, determina il programma e stabilisce le modalità organizzative degli eventi, delle iniziative e il relativo finanziamento una tantum sull’esercizio 2021 entro il limite massimo di spesa di euro 100.000,00.
3. Il Consiglio regionale, entro il 30 settembre 2021, si riunisce in seduta solenne dedicata alla celebrazione di cui al comma 1.
Art. 2
Norma finanziaria
1. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, pari ad un importo massimo di euro 100.000,00, imputabili sulla sola annualità 2021, si fa fronte con gli stanziamenti dell’esercizio 2021 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2021-2022-2023 di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.