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Legge regionale 5 marzo 2021, n. 11

Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell’ambito di azioni di riqualificazione urbana.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 10 marzo 2021





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera m), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica);


Vista la Sito esternolegge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);


Vista la Sito esternolegge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), ed in particolare, l’articolo 1;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137 );


Visto il Sito esternodecreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione dell’infrastruttura per i combustibili alternativi);


Visto il decreto del Ministro per i Lavori pubblici di concerto con il Ministro per l’Interno 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'Sito esternoart. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765 );


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Vista la deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2007, n. 72 (Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”. Approvazione del piano di indirizzo territoriale “PIT”);


Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale “PIT” con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 Norme per il governo del territorio);


Considerato quanto segue:


1. Visto il Programma di Governo 2020 – 2025 approvato con la risoluzione del Consiglio regionale 21 ottobre 2020, n.1, e che la Regione ha da tempo avviato politiche territoriali per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, per la rigenerazione delle aree urbane degradate e per il miglioramento della qualità degli insediamenti, in attuazione delle finalità e degli obiettivi di conservazione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e territoriale contenuti nella l.r. 65/2014 e nel piano di indirizzo territoriale (PIT), con valenza di piano paesaggistico regionale (PPR);


2. Tali politiche trovano attuazione, non solo nell’approvazione di strumenti urbanistici comunali, redatti ai sensi della l.r. 65/2014 e del PIT-PPR, molti dei quali già approvati o in fase di approvazione ma, anche e soprattutto, nel finanziamento delle previsioni in essi contenuti di maggiore rilievo e strategicità;


3. Le politiche di riqualificazione territoriale, rigenerazione urbana e miglioramento della qualità degli insediamenti trovano profonda sinergia con le politiche ambientali dell’Unione europea per il miglioramento della qualità dell’aria e di promozione dell’uso di combustibili alternativi, nonché con le politiche della Regione di sostegno alle forme di mobilità sostenibile;


4. Risulta necessario rafforzare le misure di sostegno ai comuni che realizzino parcheggi per il decongestionamento urbano e la riqualificazione delle aree urbane caratterizzate da rilevante densità insediativa;


5. È opportuno, in coerenza con quanto evidenziato nei precedenti punti 2, 3 e 4, che la Regione eroghi contributi a favore dei comuni per la realizzazione di interventi destinati a parcheggi;


6. È necessario stabilire criteri di priorità per l’assegnazione dei contributi ai comuni che realizzino parcheggi, privilegiando quegli interventi che favoriscano l’intermodalità con il sistema di mobilità pubblica, con il sistema di mobilità dolce o entrambi, quelli che soddisfino esigenze di ambito sovra comunale, quelli che favoriscano l’adeguamento alle disposizioni legislative in materia di dotazione minima di aree per parcheggio, quelli che comportino la riqualificazione o recupero del patrimonio edilizio esistente;


7. È altresì necessario stabilire criteri per le pianificazioni intercomunali di area vasta, posto che tali pianificazioni assicurano l’ambito territoriale adeguato al miglioramento delle condizioni ambientali e al decongestionamento dei centri urbani;


8. È necessario tenere conto dello stato di avanzamento dei progetti da ammettere al contributo regionale, nonché della sostenibilità gestionale dei risultati degli interventi;


Approva la presente legge


Art. 1
Finalità e oggetto
1. La Regione, nell’ambito della riqualificazione delle aree urbane, delle aree a vocazione turistica e per il miglioramento della qualità degli insediamenti, promuove la realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento urbano e la riqualificazione delle aree caratterizzate da rilevante densità insediativa, anche di natura stagionale.
2. Per la finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina requisiti di accesso e criteri per l’attribuzione di contributi volti alla realizzazione di interventi destinati a parcheggi.
Art. 2
Contributi
1. La Regione eroga a favore dei comuni contributi fino a copertura delle rate di ammortamento dei mutui che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ancora da contrarre, finalizzati alla realizzazione di parcheggi.
2. Il contributo è erogato sulla base di specifico avviso pubblico ed è finalizzato a concorrere al rimborso degli oneri di ammortamento, nella misura minima corrispondente alla quota interessi e fino ad un massimo corrispondente all’importo delle stesse rate di ammortamento, per l’intera durata dei mutui contratti dai comuni e, comunque, per un periodo non superiore a venti anni.
3. La Regione versa (1)

Parole soppresse con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 21.

i contributi di cui ai commi 1 e 2 fino ad un importo massimo annuo di euro 1.500.000,00.
4. Ciascun comune può presentare una sola domanda di contributo relativamente ad un unico progetto.
5. Con propria deliberazione, la Giunta regionale definisce le modalità operative per l'attuazione della presente legge, la tempistica del bando e le modalità di comunicazione preventiva ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, i casi di revoca del contributo in caso di inadempimento dei comuni.
Art. 2 bis
1. A decorrere dal 2025 i contributi sono concessi sulla base di specifico avviso pubblico, da attivarsi nella annualità 2024, per concorrere al rimborso dei soli oneri di ammortamento corrispondenti all’importo delle stesse rate di ammortamento, per l’intera durata dei mutui contratti dai comuni e, comunque, per un periodo non superiore a venti anni.
2. I contributi sono versati dalla Regione fino ad un importo massimo annuo di euro 1.000.000,00.
Art. 3
Requisiti per l’accesso ai contributi
2. I progetti presentati non devono aver beneficiato di altre misure regionali aventi le medesime finalità.
Art. 4
Criteri di priorità per l’assegnazione dei contributi
1. Per la valutazione dei progetti presentati sono stabiliti i seguenti criteri di priorità:
a) maggiore capacità del progetto di favorire l’intermodalità con il sistema di mobilità pubblica, con il sistema di mobilità dolce o entrambi;
b) maggiore capacità del progetto di soddisfare esigenze di ambito sovracomunale;
c) maggiore capacità del progetto di favorire l’adeguamento a quanto previsto dall’articolo 3 del decreto del Ministro per i Lavori pubblici di concerto con il Ministro per l’Interno 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'Sito esternoart. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765 ), in ordine alla dotazione minima di aree per parcheggio;
d) progetti che comportano la riqualificazione o il recupero del patrimonio edilizio esistente;
e) stato di avanzamento del progetto di realizzazione dell’intervento o immediata cantierabilità dello stesso;
f) sostenibilità gestionale dei risultati degli interventi, con particolare riferimento alla minimizzazione dei costi di manutenzione, al fine di assicurarne la pubblica utilità tramite l’alto livello di fruibilità dell’intervento.
2. La Giunta regionale, mediante la deliberazione di cui all’articolo 2, può definire ulteriori criteri specifici con riferimento alla densità urbana o a particolari situazioni di criticità di congestionamento urbano e di inquinamento acustico e atmosferico.
Art. 5
Relazione
1. La Giunta regionale presenta annualmente, entro il 31 ottobre, al Consiglio regionale ed alla commissione consiliare competente, una relazione che descrive i progetti realizzati con i contributi erogati ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1.
Art. 6
Norma finanziaria
1. Per l’attuazione di quanto previsto dalla presente legge, è autorizzata la spesa massima di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui alla presente legge è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2021 – 2023, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza di uguale importo:
Anno 2021
- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 1.500.000,00;
- In aumento Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti”.
Anno 2022
- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 1.500.000,00;
- In aumento Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 1.500.000,00.
Anno 2023
- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 1.500.000,00;
- In aumento Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 1.500.000,00.
3. Ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ), agli oneri per gli esercizi successivi, fino all’importo massimo di euro 1.500.000,00 annui a decorrere dall’anno 2024 e fino al 2040, si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 6 bis
Norma finanziaria per i contributi di cui all’articolo 2 bis(5)

Articolo inserito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 24.

1. All’onere di spesa di cui all’articolo 2 bis, fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2025 e 2026.
2. Ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della l.r. 1/2015 , agli oneri per gli esercizi successivi, fino a un massimo di euro 1.000.000,00 annui a decorrere dall’anno 2025 e fino al 2044, si fa fronte con legge di bilancio.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Come da avviso di rettifica della l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 art. 23 , B.U. n. 7 del 7 febbraio 2024: “ si segnala che, per correggere un mero errore materiale, il comma 1 dell'articolo 23 deve leggersi nel modo che segue: "1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 11/2021 dopo le parole: “articolo 2” sono inserite le seguenti: “ e 2 bis ”, e le parole: “ del progetto definitivo ” sono sostituite dalle seguenti: “ del progetto di fattibilità tecnica ed economica ”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.