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Legge regionale 5 marzo 2021, n. 11

Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell’ambito di azioni di riqualificazione urbana.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 10 marzo 2021

Art. 4
Criteri di priorità per l’assegnazione dei contributi
1. Per la valutazione dei progetti presentati sono stabiliti i seguenti criteri di priorità:
a) maggiore capacità del progetto di favorire l’intermodalità con il sistema di mobilità pubblica, con il sistema di mobilità dolce o entrambi;
b) maggiore capacità del progetto di soddisfare esigenze di ambito sovracomunale;
c) maggiore capacità del progetto di favorire l’adeguamento a quanto previsto dall’articolo 3 del decreto del Ministro per i Lavori pubblici di concerto con il Ministro per l’Interno 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'Sito esternoart. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765 ), in ordine alla dotazione minima di aree per parcheggio;
d) progetti che comportano la riqualificazione o il recupero del patrimonio edilizio esistente;
e) stato di avanzamento del progetto di realizzazione dell’intervento o immediata cantierabilità dello stesso;
f) sostenibilità gestionale dei risultati degli interventi, con particolare riferimento alla minimizzazione dei costi di manutenzione, al fine di assicurarne la pubblica utilità tramite l’alto livello di fruibilità dell’intervento.
2. La Giunta regionale, mediante la deliberazione di cui all’articolo 2, può definire ulteriori criteri specifici con riferimento alla densità urbana o a particolari situazioni di criticità di congestionamento urbano e di inquinamento acustico e atmosferico.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 23 .

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Come da avviso di rettifica della l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 art. 23 , B.U. n. 7 del 7 febbraio 2024: “ si segnala che, per correggere un mero errore materiale, il comma 1 dell'articolo 23 deve leggersi nel modo che segue: "1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 11/2021 dopo le parole: “articolo 2” sono inserite le seguenti: “ e 2 bis ”, e le parole: “ del progetto definitivo ” sono sostituite dalle seguenti: “ del progetto di fattibilità tecnica ed economica ”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.