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Legge regionale 3 marzo 2021, n. 8

Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 10 marzo 2021

Art. 3
Contributi
1. Per la finalità di cui all’articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dei comuni che intendano realizzare interventi a sostegno della valorizzazione delle mura storiche, mediante il ripristino dell’accessibilità ai luoghi e la creazione di percorsi culturali.
2. La Giunta regionale, secondo quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), nei limiti previsti dal bilancio di previsione ed in coerenza con gli indirizzi ed i criteri espressi nel documento di economia e finanza regionale (DEFR), con propria deliberazione definisce le modalità operative per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1.
3. Possono presentare domanda di concessione dei contributi, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, i comuni che, al momento della presentazione della stessa, hanno approvato il progetto definitivo o il progetto esecutivo relativo agli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
4. Ciascun comune può presentare una sola domanda.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 25.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.