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Legge regionale 12 febbraio 2021, n. 6

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale").

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 15 febbraio 2021





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 122 e l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Vista la Sito esternolegge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e, in particolare, l'articolo 21 per il quale "Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive regioni";


Vista la Sito esternolegge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'Sito esternoarticolo 122, primo comma, della Costituzione );


Vista la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 “Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”);


Considerato quanto segue:


1. È necessario intervenire sull'articolo 13 della l.r. 74/2004 che si occupa del rimborso ai comuni delle spese inerenti alle elezioni regionali in quanto l'emergenza sanitaria per la pandemia da COVID-19 ha ridotto l'operatività degli uffici ed ha impedito il rispetto del termine previsto per i relativi rendiconti dalla cui presentazione scattano le verifiche e i conseguenti rimborsi;


2. Le modifiche consistono nella eliminazione del carattere perentorio del termine e nel suo allungamento, anche per le elezioni 2020, a cinque mesi invece dei quattro finora previsti;


3. Per motivi di evidente urgenza, in quanto il termine vigente è già scaduto, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.