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Legge regionale 29 gennaio 2021, n. 3

Misure di sostegno ai lavoratori autonomi dello spettacolo a seguito dell’emergenza COVID-19.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 5 febbraio 2021




PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere a), b) ed m), e l’articolo 11 dello Statuto;


Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);


Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);


Considerato quanto segue:


1. La Regione Toscana attiva specifiche misure economiche di sostegno delle attività inerenti allo spettacolo dal vivo, danneggiate a seguito dell’epidemia da COVID-19;

2. La tutela del lavoro, la valorizzazione del sistema culturale della Regione, rientrano fra i principi informatori delle azioni della Regione Toscana;


3. L’emergenza COVID-19, imponendo per finalità di prevenzione della diffusione del contagio l’interruzione protratta delle attività di spettacolo, ha provocato notevoli riduzioni di introiti per i lavoratori autonomi del comparto;


4. La Regione Toscana ai sensi della l.r. 21/2010 qualifica l’offerta del sistema dello spettacolo regionale;


5. Il Consiglio regionale, verificata la disponibilità di euro 1.050.000,00 sussistente sull’apposito fondo del proprio bilancio 2021-2022-2023, di cui all’Sito esternoarticolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 ), intende destinare tale importo, “una tantum” sull’esercizio 2021, per interventi a sostegno dei lavoratori autonomi dello spettacolo operanti in modo continuativo sul territorio della Toscana, quale categoria professionale colpita dalla crisi economica in conseguenza della emergenza COVID-19;


6. Ritenuto opportuno prevedere, nel contesto della presente misura, anche la presentazione da parte dei beneficiari di una proposta di iniziativa culturale e creativa di valorizzazione dell’identità toscana;


7. Considerata la necessità di procedere celermente all’istruttoria delle domande di concessione dei contributi e alla relativa liquidazione a favore dei soggetti beneficiari, per la gestione dell’avviso pubblico si ritiene utile individuare, ai sensi della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa), quale soggetto attuatore della misura, Sviluppo Toscana S.p.A. società in house della Regione Toscana;


8. I tempi tecnici richiesti per l’espletamento delle procedure e la necessità di rendere disponibili i contributi con immediatezza rendono opportuno prevedere l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Approva la presente legge


Art. 1
Finalità e oggetto
1. In coerenza con i principi espressi dallo Statuto e con le conseguenti politiche regionali finalizzate alla tutela del lavoro e alla valorizzazione della conoscenza e alla diffusione della cultura, il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto, dispone interventi “una tantum”, anche a fronte della presentazione di una proposta di iniziativa culturale e creativa di valorizzazione dell’identità toscana, a sostegno dei lavoratori autonomi dello spettacolo che prestano attività in modo continuativo, sul territorio della Toscana quale categoria professionale colpita dalla crisi economica in conseguenza della emergenza COVID-19.
Art. 2
Soggetti beneficiari
1. La presente legge disciplina gli interventi del Consiglio regionale a sostegno dei lavoratori autonomi dello spettacolo operanti in modo continuativo sul territorio toscano.
Art. 3
Modalità di accesso al contributo
1. L’Ufficio di presidenza, con deliberazione di indirizzo, individua ai fini dell’emanazione dell’avviso pubblico:
a) le tipologie di beneficiari;
b) le modalità per l’accesso al contributo;
c) l’entità della quota da attribuire quale premialità per la presentazione di proposte finalizzate alla valorizzazione culturale e creativa dell’identità toscana;
d) i contenuti delle proposte di cui alla lettera c).
Art. 4
Contributi
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, il Consiglio regionale è autorizzato a concedere contributi “una tantum” nell’anno 2021 entro il limite massimo di spesa pari ad euro 1.000.000,00 a favore dei soggetti di cui all’articolo 2.
2. I contributi sono concessi con procedimento automatico in misura fissa di ammontare predeterminato sulla base del numero delle domande validamente presentate secondo quanto stabilito nell’avviso pubblico.
3. Il soggetto incaricato di ricevere le domande, di cui al successivo articolo 5, accerta la completezza e la regolarità delle dichiarazioni protocollate secondo l’ordine cronologico di presentazione.
4. I contributi sono concessi entro il limite massimo dell’importo complessivo di euro 3.000,00.
Art. 5
Istruttoria
1. L’istruttoria delle domande di concessione del contributo e la relativa liquidazione, di cui all’articolo 4, comma 3, compresi tutti gli adempimenti connessi, è affidata a Sviluppo Toscana S.p.A. per un costo complessivo non superiore ad euro 50.000,00.
Art. 6
Domande di concessione del contributo
1. La domanda di concessione del contributo, sottoscritta dal richiedente, è presentata nei termini e con le modalità stabilite nell’avviso pubblico emanato dal competente ufficio del Consiglio regionale.
Art. 7
Norma finanziaria
1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge per la sola annualità 2021, per euro 1.000.000,00 di cui all’articolo 4 e di euro 50.000,00 di cui all’articolo 5, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2021-2022-2023 del Consiglio regionale - esercizio 2021 di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti” Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” per l’importo totale di euro 1.050.000,00.
Art. 8
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.