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Legge regionale 29 gennaio 2021, n. 3

Misure di sostegno ai lavoratori autonomi dello spettacolo a seguito dell’emergenza COVID-19.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 5 febbraio 2021




PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere a), b) ed m), e l’articolo 11 dello Statuto;


Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);


Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);


Considerato quanto segue:


1. La Regione Toscana attiva specifiche misure economiche di sostegno delle attività inerenti allo spettacolo dal vivo, danneggiate a seguito dell’epidemia da COVID-19;

2. La tutela del lavoro, la valorizzazione del sistema culturale della Regione, rientrano fra i principi informatori delle azioni della Regione Toscana;


3. L’emergenza COVID-19, imponendo per finalità di prevenzione della diffusione del contagio l’interruzione protratta delle attività di spettacolo, ha provocato notevoli riduzioni di introiti per i lavoratori autonomi del comparto;


4. La Regione Toscana ai sensi della l.r. 21/2010 qualifica l’offerta del sistema dello spettacolo regionale;


5. Il Consiglio regionale, verificata la disponibilità di euro 1.050.000,00 sussistente sull’apposito fondo del proprio bilancio 2021-2022-2023, di cui all’Sito esternoarticolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 ), intende destinare tale importo, “una tantum” sull’esercizio 2021, per interventi a sostegno dei lavoratori autonomi dello spettacolo operanti in modo continuativo sul territorio della Toscana, quale categoria professionale colpita dalla crisi economica in conseguenza della emergenza COVID-19;


6. Ritenuto opportuno prevedere, nel contesto della presente misura, anche la presentazione da parte dei beneficiari di una proposta di iniziativa culturale e creativa di valorizzazione dell’identità toscana;


7. Considerata la necessità di procedere celermente all’istruttoria delle domande di concessione dei contributi e alla relativa liquidazione a favore dei soggetti beneficiari, per la gestione dell’avviso pubblico si ritiene utile individuare, ai sensi della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa), quale soggetto attuatore della misura, Sviluppo Toscana S.p.A. società in house della Regione Toscana;


8. I tempi tecnici richiesti per l’espletamento delle procedure e la necessità di rendere disponibili i contributi con immediatezza rendono opportuno prevedere l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.