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Legge regionale 29 gennaio 2021, n. 2

Misure di sostegno a favore delle associazioni pro loco anno 2021 a seguito dell’emergenza da COVID-19.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 5 febbraio 2021




PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere m), p), q) e v), dello Statuto;


Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);


Considerato quanto segue:


1. Le associazioni pro loco svolgono da anni un ruolo estremamente rilevante nella promozione e diffusione dell’accoglienza turistica sul territorio regionale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall’Sito esternoarticolo 118, comma quarto, della Costituzione ;


2. Esse sono impegnate nell’organizzazione di eventi specifici e nell’animazione di borghi e luoghi situati in zone del territorio regionale meno note e gestiscono molteplici servizi ed attività, fra cui la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;


3. L’emergenza da COVID-19 ha imposto, per finalità di prevenzione della diffusione del contagio, l’interruzione e la sospensione di molte iniziative e delle manifestazioni rivolte alla valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché alla promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e della cultura locali;


4. Il Consiglio regionale, verificata la disponibilità di euro 250.000,00 sussistente sull’apposito fondo del proprio bilancio di previsione 2021-2022-2023, di cui all’Sito esternoarticolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 ), in considerazione della rilevanza dell’azione svolta sul territorio e dell’importanza del ruolo delle associazioni pro loco nel favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali, ritiene necessario offrire, per l’annualità 2021, in questo momento di grave crisi anche economica derivante dall’emergenza da COVID -19, un sostegno economico alle associazioni pro loco della Toscana;


5. In attuazione del principio di semplificazione amministrativa, i contributi sono concessi con procedura automatica dal momento che non risulta necessaria, per l’attuazione degli interventi, un’attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario;

6. I tempi tecnici richiesti per l’espletamento delle procedure e la necessità di rendere disponibili i contributi con immediatezza, rendono opportuno prevedere l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
Contributi alle associazioni pro loco
1. In considerazione della rilevanza dell’azione svolta sul territorio e dell’importanza del ruolo delle associazioni pro loco nel favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali ai sensi dell’articolo 16, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), il Consiglio regionale, in questo momento di grave crisi anche economica derivante dall’emergenza da COVID-19, è autorizzato a concedere contributi “una tantum” a favore delle associazioni pro loco operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I contributi sono concessi, con procedura automatica, in misura fissa di ammontare predeterminato per l’anno 2021, sulla base del numero delle domande validamente presentate a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico e protocollate secondo l’ordine cronologico di presentazione.
3. Il soggetto incaricato della fase istruttoria accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta con le domande.
Art. 2
Erogazione del contributo
1. L’erogazione del contributo avviene una tantum per l’intero ammontare dell’importo concesso entro il 30 giugno 2021
Art. 3
Norma finanziaria
1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall’articolo 1 pari ad euro 250.000,00, imputabili alla sola annualità 2021, si fa fronte con gli stanziamenti dell’esercizio 2021 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2021-2022-2023 di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.