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Legge regionale 29 gennaio 2021, n. 2

Misure di sostegno a favore delle associazioni pro loco anno 2021 a seguito dell’emergenza da COVID-19.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 5 febbraio 2021




PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere m), p), q) e v), dello Statuto;


Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);


Considerato quanto segue:


1. Le associazioni pro loco svolgono da anni un ruolo estremamente rilevante nella promozione e diffusione dell’accoglienza turistica sul territorio regionale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall’Sito esternoarticolo 118, comma quarto, della Costituzione ;


2. Esse sono impegnate nell’organizzazione di eventi specifici e nell’animazione di borghi e luoghi situati in zone del territorio regionale meno note e gestiscono molteplici servizi ed attività, fra cui la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;


3. L’emergenza da COVID-19 ha imposto, per finalità di prevenzione della diffusione del contagio, l’interruzione e la sospensione di molte iniziative e delle manifestazioni rivolte alla valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché alla promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e della cultura locali;


4. Il Consiglio regionale, verificata la disponibilità di euro 250.000,00 sussistente sull’apposito fondo del proprio bilancio di previsione 2021-2022-2023, di cui all’Sito esternoarticolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 ), in considerazione della rilevanza dell’azione svolta sul territorio e dell’importanza del ruolo delle associazioni pro loco nel favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali, ritiene necessario offrire, per l’annualità 2021, in questo momento di grave crisi anche economica derivante dall’emergenza da COVID -19, un sostegno economico alle associazioni pro loco della Toscana;


5. In attuazione del principio di semplificazione amministrativa, i contributi sono concessi con procedura automatica dal momento che non risulta necessaria, per l’attuazione degli interventi, un’attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario;

6. I tempi tecnici richiesti per l’espletamento delle procedure e la necessità di rendere disponibili i contributi con immediatezza, rendono opportuno prevedere l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.