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Legge regionale 29 gennaio 2021, n. 2

Misure di sostegno a favore delle associazioni pro loco anno 2021 a seguito dell’emergenza da COVID-19.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 5 febbraio 2021

Art. 1
Contributi alle associazioni pro loco
1. In considerazione della rilevanza dell’azione svolta sul territorio e dell’importanza del ruolo delle associazioni pro loco nel favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali ai sensi dell’articolo 16, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), il Consiglio regionale, in questo momento di grave crisi anche economica derivante dall’emergenza da COVID-19, è autorizzato a concedere contributi “una tantum” a favore delle associazioni pro loco operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I contributi sono concessi, con procedura automatica, in misura fissa di ammontare predeterminato per l’anno 2021, sulla base del numero delle domande validamente presentate a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico e protocollate secondo l’ordine cronologico di presentazione.
3. Il soggetto incaricato della fase istruttoria accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta con le domande.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.