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Legge regionale 29 gennaio 2021, n. 1

Misure di sostegno ai maestri di sci della Regione Toscana a seguito dell’emergenza da COVID-19.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 5 febbraio 2021




PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere a), i bis), e q), e l’articolo 11 dello Statuto;


Vista la legge regionale 5 febbraio 2009, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);


Considerato quanto segue:


1. La tutela e valorizzazione dell’attività sportiva rientra fra i principi informatori delle azioni della Regione Toscana, in quanto tale attività è volta al benessere psico-fisico della persona;


2. L’emergenza da COVID-19 ponendo, per finalità di prevenzione della diffusione del contagio, l’interruzione protratta, nonché notevoli restrizioni e limitazioni allo svolgimento delle attività sportive, tra le quali sono comprese anche quelle tipiche della stagione invernale, quale l’attività sciistica, ha determinato una marcata crisi economica del settore, con particolare riferimento all’attività professionale svolta dai maestri di sci;


3. Il Consiglio regionale, verificata la disponibilità di euro 200.000,00 del bilancio del Consiglio regionale 2021-2022-2023 sussistente sull’apposito fondo di cui all’Sito esternoarticolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 ), ritiene necessario offrire, per la sola annualità 2021, un sostegno economico ai maestri di sci operanti in modo continuativo sul territorio toscano, iscritti nell’albo professionale dei maestri di sci della Regione Toscana, tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci, in ragione della gravità della crisi in atto che ha visto tale categoria professionale particolarmente colpita;


4. In attuazione del principio di semplificazione amministrativa, i contributi sono concessi con procedimento automatico che non richiede un’attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario;


5. I tempi tecnici richiesti per l’espletamento delle procedure e la necessità di rendere disponibili i contributi con immediatezza rende opportuno prevedere l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Approva la presente legge


Art. 1
Finalità
1. In coerenza con i principi espressi dallo Statuto e con le conseguenti politiche regionali finalizzate alla tutela del lavoro e alla valorizzazione e tutela delle attività sportive, il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana, dispone interventi a sostegno dei maestri di sci, operanti in modo continuativo sul territorio toscano, quale categoria professionale colpita dalla crisi economica che ha investito il settore in conseguenza dell’emergenza da COVID-19.
Art. 2
Soggetti beneficiari
1. La presente legge disciplina gli interventi del Consiglio regionale a sostegno dei maestri di sci della Toscana, operanti in modo continuativo sul territorio toscano e iscritti nell’albo professionale dei maestri di sci della Regione Toscana, tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci.
Art. 3
Contributi
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, il Consiglio regionale è autorizzato a concedere contributi per spese correnti “una tantum” nell’anno 2021, entro il limite massimo di spesa di euro 200.000,00, a favore dei soggetti di cui all’articolo 2.
2. I contributi sono concessi con procedimento automatico in misura fissa di ammontare predeterminato sulla base del numero delle domande validamente presentate.
3. Il soggetto incaricato di ricevere le domande accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni protocollate secondo l’ordine cronologico di presentazione.
4. I contributi sono concessi entro il limite dell’importo complessivo di euro 800,00 per ciascun soggetto beneficiario.
Art. 4
Domande di concessione del contributo
1. La domanda di concessione del contributo, sottoscritta dal richiedente, è presentata nei termini e con le modalità stabilite nell’avviso emanato dall’ufficio competente.
Art. 5
Erogazione del contributo
1. L’erogazione del contributo avviene per l’intero ammontare dell’importo concesso entro il 30 giugno 2021.
Art. 6
Norma finanziaria
1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge per la sola annualità 2021 si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2021-2022-2023 del Consiglio regionale - esercizio 2021 - di cui alla Missione “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per l’importo totale di euro 200.000,00.
Art. 7
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.