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Legge regionale 29 gennaio 2021, n. 1

Misure di sostegno ai maestri di sci della Regione Toscana a seguito dell’emergenza da COVID-19.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 5 febbraio 2021




PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere a), i bis), e q), e l’articolo 11 dello Statuto;


Vista la legge regionale 5 febbraio 2009, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);


Considerato quanto segue:


1. La tutela e valorizzazione dell’attività sportiva rientra fra i principi informatori delle azioni della Regione Toscana, in quanto tale attività è volta al benessere psico-fisico della persona;


2. L’emergenza da COVID-19 ponendo, per finalità di prevenzione della diffusione del contagio, l’interruzione protratta, nonché notevoli restrizioni e limitazioni allo svolgimento delle attività sportive, tra le quali sono comprese anche quelle tipiche della stagione invernale, quale l’attività sciistica, ha determinato una marcata crisi economica del settore, con particolare riferimento all’attività professionale svolta dai maestri di sci;


3. Il Consiglio regionale, verificata la disponibilità di euro 200.000,00 del bilancio del Consiglio regionale 2021-2022-2023 sussistente sull’apposito fondo di cui all’Sito esternoarticolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 ), ritiene necessario offrire, per la sola annualità 2021, un sostegno economico ai maestri di sci operanti in modo continuativo sul territorio toscano, iscritti nell’albo professionale dei maestri di sci della Regione Toscana, tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci, in ragione della gravità della crisi in atto che ha visto tale categoria professionale particolarmente colpita;


4. In attuazione del principio di semplificazione amministrativa, i contributi sono concessi con procedimento automatico che non richiede un’attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario;


5. I tempi tecnici richiesti per l’espletamento delle procedure e la necessità di rendere disponibili i contributi con immediatezza rende opportuno prevedere l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.