Legge regionale 29 maggio 2020, n. 31
Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all’emergenza sanitaria COVID-19.
Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 5 giugno 2020
Art. 1
Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici
1. I termini di efficacia delle previsioni di cui all'articolo 95, commi 9 e 11, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), dei piani operativi o delle relative varianti, in scadenza dal 23 febbraio 2020 al 30 dicembre 2022 (9), sono prorogati al 31 dicembre 2022 (9).
2. I termini di efficacia delle previsioni di cui all'articolo 55, commi 5 e 6, con esclusione di quelle comportanti vincoli preordinati all’esproprio, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), abrogata dall'articolo 254, comma 1, lettera a), della l.r. 65/2014 , dei regolamenti urbanistici o delle relative varianti, in scadenza dal 23 febbraio 2020 al 30 dicembre 2022 (9), sono prorogati 31 dicembre 2022 (9).
Note del Redattore:
Parole così sostituite con l.r. 14 maggio 2021, n. 15, art. 2 , poi così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 43.
Parole così sostituite con l.r. 14 maggio 2021, n. 15, art. 3 , poi così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 44.
Parole prima sostituite con l.r. 30 dicembre 2020, n. 102, art. 3 ; poi così sostituite con l.r. 14 maggio 2021, n. 15, art. 4 .