Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11
Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020
Art. 26
Fondazione Scuola interregionale di polizia locale
1. Ai sensi dell’articolo 51 dello Statuto, la Regione può avvalersi (14) della fondazione denominata Scuola interregionale di polizia locale di cui è socio fondatore.
2. L’attività formativa erogata dalla Regione nelle forme e modalità consentite dalla legge persegue: (15)
a) la finalità di sviluppare le attività di formazione del personale appartenente alla polizia locale contribuendo alla diffusione di criteri omogenei di intervento nei diversi contesti regionali e delle esperienze innovative sviluppate dalle strutture di polizia locale;
b) lo sviluppo delle attività di ricerca nella materia.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.