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Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99

Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023.

Bollettino Ufficiale n. 135, parte prima, del 31 dicembre 2020



PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e, in particolare, gli articoli 10, 11 e l’articolo 36, comma 5;


Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ) e, in particolare, gli articoli 18 e 19;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta dell’11 dicembre 2020;


Visto il parere favorevole della Conferenza permanente delle autonomie sociali, espresso nella seduta dell’11 dicembre 2020;


Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le pari opportunità, espresso nella seduta dell’11 dicembre 2020;


Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 18 dicembre 2020, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);


Considerato quanto segue:


1. Di prevedere adeguati stanziamenti del bilancio di previsione 2021–2023 in funzione delle necessità di spesa per il sostegno delle politiche di intervento regionale da realizzare nel corso degli esercizi di riferimento;


2. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, anche in considerazione del periodo di approvazione, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2021, n. 25, art. 4 .

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Articolo prima sostituito con l.r. 6 agosto 2021, n. 32, art. 3 , poi sostituito con l.r. 29 novembre 2021, n. 45, art. 3 .

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L’allegato D è stato prima sostituito dall’allegato C della l.r. 2 agosto 2021, n. 25, art. 5 , poi sostituito dall'allegato F della l.r. 6 agosto 2021, n. 32, art. 4 , e infine sostituito dall'allegato F della l.r. 29 novembre 2021, n. 45, art. 4 . Gli allegati sono consultabili in calce alle relative leggi citate.

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L’allegato F è stato prima sostituito dall’allegato I della l.r. 6 agosto 2021, n. 32, art. 7 , poi sostituito dall'allegato I della l.r. 29 novembre 2021, n. 45, art. 6 . Gli allegati sono consultabili in calce alle relative leggi citate.

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L’allegato G è stato integrato dall’allegato H “Elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali” della l.r. 6 agosto 2021, n. 32, art. 6 . L'allegato H della l.r. 6 agosto 2021, n. 32 è stato poi sostituito dall'allegato H della l.r. 29 novembre 2021, n. 45, art. 7 . Gli allegati sono consultabili in calce alle relative leggi citate.

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L’allegato 3 della Nota integrativa (allegato H) “Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili” è stato prima sostituito dall’allegato F della l.r. 2 agosto 2021, n. 25, art. 6 , poi sostituito dall'allegato G della l.r. 6 agosto 2021, n. 32, art. 5 , e infine sostituito dall'allegato G della l.r. 29 novembre 2021, n. 45, art.5 . Gli allegati sono consultabili in calce alle relative leggi citate.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.