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Legge regionale 24 luglio 2020, n. 69

Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020

Art. 1
Inquadramento del personale giornalista
1. Il personale giornalista appartenente al ruolo unico regionale in servizio a tempo indeterminato presso l’Agenzia di informazione degli organi di governo della Regione e presso l’Ufficio stampa del Consiglio regionale, ai sensi rispettivamente della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione) e della legge regionale 9 marzo 2011, n. 9 (Istituzione dell’ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 “Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione” e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 “Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale”), cui si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico (CNLG), è inquadrato nella categoria D del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) funzioni locali, con attribuzione dello stato giuridico e del trattamento economico corrispondente alla categoria di inquadramento.(2)

2. La Corte costituzionale con sentenza n. 212 del 20 luglio 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2, 3 e 5, e dell’art. 8 della legge della Regione Toscana 24 luglio 2020, n. 69

2. Al personale di cui al comma 1 è attribuito un assegno “ad personam”, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), riassorbibile nelle modalità e nelle misure definite dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro, per la remunerazione delle differenze retributive con il trattamento economico più favorevole attualmente in godimento e col mantenimento della parità del relativo trattamento retributivo. (2)

2. La Corte costituzionale con sentenza n. 212 del 20 luglio 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2, 3 e 5, e dell’art. 8 della legge della Regione Toscana 24 luglio 2020, n. 69

3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi nel termine di centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previa intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, e informate le organizzazioni sindacali ivi comprese quelle rappresentative della categoria dei giornalisti, sono definite, con efficacia a decorrere dell’entrata in vigore della presente legge, le modalità di applicazione di quanto previsto al comma 1 e al comma 2, nelle more dell’attuazione dell’Sito esternoarticolo 1, comma 160, della l. 160/2019 , le tabelle di equiparazione, l’organizzazione del lavoro ed ogni altra disposizione attuativa di quanto previsto dal presente articolo.(2)

2. La Corte costituzionale con sentenza n. 212 del 20 luglio 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2, 3 e 5, e dell’art. 8 della legge della Regione Toscana 24 luglio 2020, n. 69

4. Con atto della direzione competente in materia di personale si provvede all’inquadramento del personale interessato dalle disposizioni di cui alla presente legge, sulla base di quanto disposto nella deliberazione di cui al comma 3.
5. I commi 1 e 2 e quanto disposto nella deliberazione di cui al comma 3, sono efficaci fino alla sottoscrizione del contratto integrativo successivo al CCNL per l’attuazione dell’articolo 18 bis del CCNL Funzioni locali 2016 – 2018 e dell’Sito esternoarticolo 1, comma 160, della l. 160/2019 .(2)

2. La Corte costituzionale con sentenza n. 212 del 20 luglio 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2, 3 e 5, e dell’art. 8 della legge della Regione Toscana 24 luglio 2020, n. 69


Note del Redattore:

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2. La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 212 del 20 luglio 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2, 3 e 5, e dell’art. 8 della legge della Regione Toscana 24 luglio 2020, n. 69

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3. La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 212 del 20 luglio 2021 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Toscana 24 luglio 2020, n. 69 nella parte in cui prevede che i risparmi che conseguono al progressivo riassorbimento dell’assegno ad personam di cui all’art. 1, comma 2, conferiti al fondo per il trattamento accessorio del personale, possano concorrere a superare il limite di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»