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Legge regionale 4 agosto 2020, n. 76

Bilancio di previsione finanziario 2020- 2022. Assestamento e seconda variazione.

Bollettino Ufficiale n. 79, parte prima, del 7 agosto 2020

CAPO I
Assestamento del bilancio e seconda variazione
Art. 1
Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022
1. Agli stati previsionali della competenza e della cassa relativi all’entrata ed alla spesa del bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 sono apportate le variazioni indicate nell’allegato A “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 - Entrata” e nell’allegato B “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 - Spesa”.
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 è modificato nella misura complessiva indicata dalle seguenti risultanze:
  CASSA RESIDUI 2020 2021 2022
ENTRATA 1.376.148.623,68 51.929,21 557.039.338,23 50.000,00 50.000,00
SPESA 603.099.475,74 0,00 557.039.338,23 50.000,00 50.000,00
SALDO 773.049.147,94 51.929,21 0,00 0,00 0,00
3. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, l
’allegato 3 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 81 (Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022)
, recante l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili, è sostituito dall’
allegato I (Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili)
.
Art. 2
Autorizzazioni di spesa per gli anni 2020-2022
1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate, per competenza e per cassa, nell’importo indicato all’allegato B “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 - Spesa”.
Art. 3
Debiti perenti
1. La copertura dei residui passivi dichiarati perenti è quantificata in euro 80.738.697,87 con un apposito accantonamento nel risultato di amministrazione 2019.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.