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Legge regionale 24 luglio 2020, n. 71

Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto. (1)

Regolamento regionale 10 dicembre 2021, n. 48/r.

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020

Art. 7
1. Il regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, prevede:
a) la costituzione di gruppi di lavoro per l'istruttoria e la valutazione delle proposte di collaborazione aventi ad oggetto beni comuni, nonché per le azioni di supporto e facilitazione relative alla conclusione di patti di collaborazione tra cittadini attivi e soggetti privati;
b) il dettaglio delle attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d);
c) la disciplina delle procedure per la definizione e la stipulazione del patto di collaborazione di cui all’articolo 8, con previsione di tempi certi;
d) procedure di consultazione pubblica sia per l’individuazione dei beni, sia per la scelta dei soggetti affidatari;
e) criteri di scelta dei soggetti affidatari, con obbligo di motivazione;
f) criteri e modalità di fruizione pubblica del bene comune affidato;
g) casi e motivi di revoca e interruzione delle collaborazioni attivate;
h) criteri e modalità di identificazione degli immobili ed edifici in stato di abbandono;
i) i rapporti con le realtà sociali, associative e istituzionali;
l) la rendicontazione pubblica circa l'uso delle risorse finanziarie eventualmente ricevute dalle pubbliche amministrazioni o da altri soggetti privati.
2. La Regione adotta il regolamento di cui al comma 1, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge; gli enti regionali adottano il proprio regolamento nei sessanta giorni successivi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.