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Legge regionale 24 luglio 2020, n. 71

Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto. (1)

Regolamento regionale 10 dicembre 2021, n. 48/r.

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020

Art. 3
Principi
1. Ai fini della presente legge, la Regione riconosce, promuove e sostiene l’iniziativa autonoma delle formazioni sociali che, nella comunità regionale, perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fine di lucro, e svolgono attività di interesse generale, compresi gli enti del terzo settore di cui alla legge regionale 22 luglio 2020 , n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano).
2. Gli enti regionali si conformano alle disposizioni della presente legge, anche mediante l’adozione di regolamenti; gli enti locali, nell’ambito della propria autonomia, possono adottare regolamenti sulla gestione dei beni comuni in conformità ai principi della presente legge.
3. Gli interventi di cura, gestione collaborativa o rigenerazione dei beni comuni non sostituiscono i servizi essenziali garantiti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della normativa vigente.
4. I soggetti di natura imprenditoriale, quando coinvolti nella cura, gestione collaborativa o rigenerazione dei beni comuni non ne ricavano vantaggi economici, diretti o indiretti.
5. Le attività di cura, gestione collaborativa e rigenerazione dei beni comuni, svolte in attuazione della presente legge, non sostituiscono in alcun modo le attività di lavoro e la professionalità delle persone che operano nei settori tradizionali e rispettano le norme in materia di sicurezza sul lavoro.
6. La Regione, gli enti regionali e locali, riconoscono il valore della formazione dei propri dipendenti sulle tematiche della collaborazione civica.
7. L’attività programmatoria e amministrativa della Regione è svolta in conformità ai principi e alle disposizioni della presente legge.
8. La presente legge non si applica agli interventi di sussidiarietà orizzontale e al baratto amministrativo di cui, rispettivamente, agli articoli 189 e 190 Sito esternodel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.