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Legge regionale 22 luglio 2020, n. 65

Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano.

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020

Art. 7
Compiti della Consulta regionale del Terzo settore
1. La Consulta svolge i seguenti compiti:
a) esprime pareri e formula alla Giunta regionale e al Consiglio regionale proposte in materia di Terzo settore;
b) promuove ricerche ed indagini sul Terzo settore nel territorio della Regione Toscana;
c) collabora ai fini della verifica sullo stato di attuazione della presente legge e delle altre leggi ed atti normativi concernenti i rapporti fra il Terzo settore e le pubbliche amministrazioni;
d) promuove iniziative pubbliche per la sensibilizzazione sull’applicazione della presente legge;
e) promuove, in accordo con la Giunta regionale, occasioni periodiche di confronto e consultazione, anche su specifiche tematiche, con gli enti del Terzo settore e le altre formazioni sociali.
2. La Consulta opera in raccordo con l’Osservatorio sociale di cui all'Sito esternoarticolo 40 della legge 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), al fine di promuovere l’analisi, il monitoraggio e lo studio periodico degli ambiti di interesse comune.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.