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Legge regionale 22 luglio 2020, n. 65

Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano.

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020

Art. 5
Centro servizi per il volontariato e reti associative
1. La Regione e gli altri enti pubblici di cui all’articolo 3, comma 1 riconoscono il ruolo del centro servizi per il volontariato accreditato ai sensi dell’Sito esternoarticolo 61 del d.lgs. 117/2017 , nella Regione Toscana e delle reti associative di cui all’Sito esternoarticolo 41 del d.lgs. 117/2017 .
2. Fatte salve le prerogative delle reti associative di cui all’Sito esternoarticolo 41 del d.lgs. 117/2017 , gli enti di cui al comma 1 possono concludere con il centro servizi per il volontariato accordi e convenzioni per lo svolgimento di attività di cui all’Sito esternoarticolo 61, comma 1, lettera a) del d.lgs. 117/2017 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.