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Legge regionale 22 luglio 2020, n. 65

Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano.

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020

Art. 4
Enti del Terzo settore e altri enti senza fine di lucro
1. Ai fini della presente legge si considerano enti del Terzo settore i soggetti di cui all'Sito esternoarticolo 4 del d.lgs. 117/2017 , iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'Sito esternoarticolo 45 del medesimo d.lgs. 117/2017 con sede o ambito di operatività nel territorio della Regione Toscana.
2. Le attività di interesse generale individuate all’Sito esternoarticolo 5 del d.lgs. 117/2017 sono svolte in conformità alle norme che ne disciplinano l'esercizio. Sono fatte salve le discipline normative speciali regionali delle singole attività di interesse generale.
3. Resta fermo quanto previsto dalla legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58 (Norme per la cooperazione sociale in Toscana).
4. La Regione, in ogni caso, promuove e valorizza la presenza e l’operatività delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti a carattere privato che, senza fine di lucro, svolgono attività di interesse generale ai sensi dell’Sito esternoarticolo 118, comma quarto, della Costituzione , ancorché non iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore.
5. Al fine di valorizzare il volontariato sportivo nell’ambito della comunità regionale, la Regione riconosce il ruolo e le funzioni delle associazioni e società dilettantistiche per quanto concerne l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. La Regione promuove, inoltre, la possibilità di partecipare, attraverso le rispettive reti associative nazionali, alle funzioni di co-programmazione e co-progettazione di cui ai successivi articoli, nei limiti di quanto disposto dal Sito esternod.lgs. 117/2017 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.