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Legge regionale 10 luglio 2020, n. 59

Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi conseguenze economiche relative al crollo del Viadotto di Albiano sul Fiume Magra che collega l’abitato di Santo Stefano di Magra (SP) con l’abitato del Comune di Aulla (MS).

Bollettino Ufficiale n. 68, parte prima, del 15 luglio 2020

Art. 1
Intervento finanziario straordinario a favore delle attività economiche e produttive extra-agricole
1. Al fine di fronteggiare la situazione di grave crisi economica e le conseguenze negative in ambito occupazionale, economico e sociale derivanti dal crollo del Viadotto di Albiano sul Fiume Magra sulla SS 330, è riconosciuto un sostegno finanziario straordinario in favore delle attività economiche e produttive extra-agricole, di seguito denominate “imprese”, aventi sede operativa nella frazione di Albiano Magra nel Comune di Aulla.
2. Il riconoscimento del sostegno finanziario di cui al comma 1, è effettuato tenuto conto anche degli effetti correlati all’emergenza epidemiologica COVID-19, differenziando il sostegno economico in favore delle imprese in funzione dell’attività svolta da ciascuna di esse e sulla base delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività stessa disposte dai provvedimenti nazionali che sono stati adottati per fronteggiare l'emergenza sanitaria COVID-19.
3. Il sostegno finanziario di cui al comma 1, è riconosciuto a far data dall'8 aprile 2020 fino alla data di ricostruzione del viadotto, oppure alla costruzione di una struttura provvisoria o al ripristino di condizioni di mobilità comunque paragonabili a quelle garantite dalla presenza del ponte e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2020.
4. Nel periodo temporale di vigenza dei provvedimenti nazionali di sospensione delle attività economiche emanati a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19, il sostegno finanziario di cui al comma 1 è riconosciuto alle sole imprese autorizzate all’esercizio della propria attività dai provvedimenti nazionali medesimi oppure da autocertificazione presentata alla competente Prefettura territoriale, come previsto dai provvedimenti nazionali, e per il periodo di attività effettivamente autorizzato.
5. Il danno subito dalle imprese, fatto salvo quanto specificato al successivo comma 6, è quantificato dalla differenza tra il valore del fatturato registrato nel periodo considerato ai sensi del comma 4 ed il valore mediano del fatturato negli stessi periodi degli ultimi tre esercizi, riparametrati sullo stesso numero di giorni. Al valore risultante, previo abbattimento dei costi variabili eventualmente non sostenuti nel periodo di riferimento del 2020, da determinarsi con riferimento al valore mediano degli stessi nel corrispondente periodo del triennio precedente, è applicata una decurtazione del 20 per cento per il calcolo del contributo di cui al successivo comma 8.
6. Il danno subito dalle imprese che esercitano prevalentemente attività manifatturiere è quantificato dalla differenza tra il valore dei costi di trasporto e approvvigionamento registrati nel periodo considerato ai sensi del comma 4 ed il valore mediano di tali costi negli stessi periodi dei tre esercizi precedenti, riparametrati sullo stesso numero di giorni.
7. Per le imprese attive da un periodo inferiore al triennio, la base per il calcolo del sostegno finanziario di cui al comma 1 è determinata con riferimento al valore più basso di fatturato annuo al netto dei costi variabili oppure il valore più alto dei costi di trasporto registrato negli esercizi disponibili.
8. La misura massima del sostegno finanziario di cui al comma 1 è calcolata fino al 50 per cento del valore del danno come quantificato ai sensi dei commi 5 e 6, compatibilmente con le risorse regionali disponibili e tenuto conto del numero di richieste pervenute.
9. Il sostegno finanziario di cui al comma 1 è condizionato, fino alla erogazione del saldo del medesimo:
a) al mantenimento dei posti di lavoro risultanti alla data del 1° aprile 2020;
b) al rispetto dei diritti dei lavoratori delle imprese beneficiarie.
10. Il sostegno finanziario di cui al comma 1 è concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato (de minimis).
11. Il decremento di fatturato o l’aumento dei costi di trasporto e approvvigionamento sono dimostrati mediante dichiarazione del rappresentante legale resa ai sensi dell'Sito esternoarticolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento indicati in precedenza. In alternativa alla produzione dell’estratto autentico delle scritture, è possibile ricorrere ad una attestazione rilasciata da un revisore legale.
12. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dettaglia le modalità di determinazione del sostegno finanziario di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 2 a 9 e disciplina le modalità di presentazione ed istruttoria delle domande, nonché di erogazione delle somme.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.