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Legge regionale 6 luglio 2020, n. 51

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019.

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 9 luglio 2020

SEZIONE II
Sistema turistico regionale. Modifiche alla l.r. 86/2016
Art. 26
Esercizio dell’attività di strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 86/2016
1. Al comma 4 dell’articolo 32 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale) le parole: “
e alla Città metropolitana di Firenze
” sono sostituite dalle seguenti: “
o alla Città metropolitana di Firenze
”.
Art. 27
Case e appartamenti per vacanze. Modifiche dell’articolo 57 della l.r. 86/2016
1. Al comma 1 dell’articolo 57 della l.r. 86/2016 la parola: “
abitative
” è sostituita dalle seguenti: “
immobiliari ad uso residenziale
”.
Art. 28
Stabilimenti balneari. Modifiche all’articolo 75 della l.r. 86/2016
1. Al comma 2 dell’articolo 75 della l.r. 86/2016 le parole: “
e la ricreazione
” sono sostituite dalle seguenti: “
, motorie, ludiche e ricreative
”.
Art. 29
Requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attività. Modifiche all’articolo 88 della l.r. 86/2016
1. Il comma 2 dell’articolo 88 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:
2. I requisiti personali sono posseduti dal titolare, dal rappresentante legale e dal direttore tecnico, se diverso dal titolare o dal rappresentante legale.
”.
Art. 30
Durata massima della sospensione dell’attività delle strutture ricettive. Modifiche alla l.r. 86/2016
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 35 della l.r. 86/2016 è aggiunto il seguente:
1 bis. L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo
.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 52 della l.r. 86/2016 è aggiunto il seguente:
1 bis. L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo
.”.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 62 della l.r. 86/2016 è aggiunto il seguente:
1 bis. L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo
.”.
4. Dopo il comma 1 dell’articolo 68 della l.r. 86/2016 è aggiunto il seguente:
1 bis. L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo
.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 145 del 2021 , si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito all'articolo 48, comma 1, della presente legge, nella parte in cui abroga l’art. 1, commi 3 e 4, della l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.