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Legge regionale 6 luglio 2020, n. 51

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019.

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 9 luglio 2020

Art. 41
Commissione provinciale espropri. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 30/2005
1. Alla lettera d bis) del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità) le parole: “dirigente esperto in relazione alla natura dell'opera ed alla sua localizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “tecnico esperto in materia di espropri”.
2. Alla lettera d ter) del comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 30/2005 la parola: “
funzionario
” è sostituita dalla seguente: “
tecnico
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 145 del 2021 , si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito all'articolo 48, comma 1, della presente legge, nella parte in cui abroga l’art. 1, commi 3 e 4, della l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.