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Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45

Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 26 giugno 2020

CAPO IV
Rapporti con strutture statali
Art. 16
Concorso e coordinamento
1. Il concorso del sistema di protezione civile regionale alle attività di rilievo nazionale avviene sulla base di apposite convenzioni stipulate con le competenti strutture statali, anche con riferimento al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
2. La Giunta regionale, con deliberazione, d’intesa con le prefetture, definisce le modalità di coordinamento, in ambito regionale, tra Regione e strutture operative statali per l’esecuzione degli interventi urgenti e lo svolgimento dei servizi di emergenza, nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 9 e all'articolo 10 del Codice.
Art. 17
Tavolo dei rapporti istituzionali
1. Il Presidente della Giunta regionale, con decreto, costituisce, d’intesa con i rappresentanti del Ministero competente, il Tavolo dei rapporti istituzionali per la protezione civile, di seguito denominato “Tavolo”, composto da rappresentanti delle prefetture, delle strutture operative statali, della Regione e degli enti locali, che restano in carica tre anni.
2. Il Tavolo ha funzione di verifica e monitoraggio della effettività del coordinamento tra le strutture statali ed i livelli regionali e locali.
3. Il Tavolo predispone un regolamento interno per il proprio funzionamento.
4. La partecipazione al Tavolo è a titolo gratuito.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.