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Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45

Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 26 giugno 2020

Art. 8
Funzioni delle province in materia di protezione civile
1. Alle province, quali enti di area vasta, sono attribuite le seguenti funzioni in materia di protezione civile:
a) previsione e prevenzione dei rischi:
1. gestione delle procedure di allertamento mediante la sala operativa provinciale;
2. rilevazione, raccolta ed elaborazione dei relativi dati sul territorio provinciale;
3. attività di formazione, in concorso con la struttura regionale di cui all'articolo 18;
4. in coerenza con i contenuti della deliberazione di giunta regionale di cui all'articolo 11 comma 1, attività di sensibilizzazione e diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile a supporto ed integrazione di quella di competenza dei comuni.
b) pianificazione provinciale:
1. approvazione del piano provinciale e del piano di ambito di protezione civile;
2. aggiornamento e verifica periodica del piano provinciale e del piano di ambito di protezione civile, anche mediante apposite esercitazioni;
c) vigilanza sulla individuazione, da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenza:
1. supporto ai comuni per la gestione e il superamento delle emergenze di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a) del Codice, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 11, comma 3 del Codice medesimo;
2. raccordo con la Prefettura territorialmente competente per l’attuazione del piano provinciale e del piano di ambito di protezione civile anche mediante la sala operativa provinciale di protezione civile;
3. coordinamento a livello provinciale dell’utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile, per le funzioni di cui al presente articolo;
4. raccolta e successiva valutazione delle segnalazioni degli interventi pubblici necessari, a seguito di un evento, effettuate dagli enti locali secondo le indicazioni della struttura regionale di cui all’articolo 18.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, tenuto conto delle esigenze di effettività delle stesse, la Giunta regionale, con deliberazione, stabilisce le risorse finanziarie da assegnare alle province e le relative modalità di riparto.
3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere attribuite alla Città Metropolitana di Firenze, nel rispetto dell’articolo 3, comma 1, lettera c), e dell’articolo 6 del Codice, sulla base di uno specifico atto d’intesa tra la Regione e la Città Metropolitana medesima.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.