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Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45

Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 26 giugno 2020

Art. 6
Piano regionale di protezione civile
1. Il piano regionale di protezione civile, di seguito denominato “piano”, rappresenta lo strumento tecnico-operativo principale mediante il quale si esplica l’attività di cui all’articolo 2 del Codice e si individuano gli elementi strategici minimi ed indispensabili per consentire l’azione di soccorso, secondo le modalità specificate dagli indirizzi nazionali sulla pianificazione, con particolare riguardo alla struttura del livello territoriale di riferimento, all’inquadramento del territorio, all’individuazione di rischi e scenari, ed al modello di intervento.
2. Il piano è composto dalla deliberazione del Consiglio regionale di cui all’articolo 5, contenente le scelte strategiche relative all'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e da una parte tecnico-operativa.
3. La parte tecnico-operativa del piano, è approvata dalla Giunta regionale con una o più deliberazioni disciplinate nei seguenti articoli:
a) articolo 4, comma 2, relativo alla disciplina delle attività di protezione civile;
b) articolo 7, comma 3, relativo agli indirizzi per i piani provinciali, di ambito e comunali di protezione civile;
c) articolo 11, comma 1, relativo alla formazione e sensibilizzazione;
d) articolo 12, comma 4, relativo al volontariato regionale della protezione civile;
e) articolo 18, comma 3, relativo alla struttura regionale della protezione civile;
f) articolo 19, comma 3, relativo alla colonna mobile regionale;
g) articolo 23, comma 5, relativo allo stato di mobilitazione regionale;
h) articolo 24, comma 8, relativo allo stato di emergenza regionale;
i) articolo 25, comma 2, relativo allo stato di emergenza locale;
j) articolo 27, comma 3, relativo agli interventi per la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi.
4. È garantito un processo partecipato dei cittadini, in attuazione dell'articolo 18, comma 2, del Codice, secondo le modalità individuate dalla direttiva di cui al medesimo articolo.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.