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Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45

Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 26 giugno 2020

Art. 4
Disciplina delle attività di protezione civile
1. I sindaci, il Sindaco della Città metropolitana di Firenze e il Presidente della Regione, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, ai sensi dell’articolo 6 del Codice, promuovono, attuano e coordinano le attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza e ne sono responsabili per i rispettivi ambiti di governo e per le funzioni di competenza.
2. La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del piano di cui all'articolo 6, e nel rispetto delle competenze ordinariamente spettanti a ciascuna amministrazione, definisce le modalità di svolgimento delle seguenti attività:
a) attività di previsione e prevenzione dei rischi;
b) attività di gestione e superamento dell’emergenza, con particolare riferimento all’attività di segnalazione degli interventi ed a quella di ricognizione dei fabbisogni a seguito di un evento.
3. Le autorità territoriali di protezione civile di cui al comma 1, esercitano altresì la funzione di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle attività di protezione civile, con particolare riguardo alla attività di prevenzione non strutturale.
4. Alle attività di protezione civile, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, del Codice, possono concorrere le strutture operative, gli ordini e i collegi professionali e gli ulteriori soggetti concorrenti di cui all’articolo 13, comma 2, del Codice.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.